A.F.P.

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PIOMBINESI

TITOLO I

Art. 1 ( Denominazione e sede )

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. ll7/20l7 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PIOMBINESI Associazione di Promozione Sociale - A.P.S." assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in P.zza Coll. Ezio Gaspari n. 2, a Piombino Dese (PD) presso il Centro Diurno per Anziani.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Satuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norrne di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attivitá della organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto é interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. l2 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalitá e attivitá)

L’Associazione riconosce che la "famiglia é cellula base" del tessuto sociale e per questo si propone di promuovere in tutti gli ambiti d’azione dell’Associazione la centralit á della famiglia attivando esperienze di partecipazione, di solidarietá e pluralismo, per favorire l"integrazione delle famiglie nel campo dell"educazione, dell"istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione della famiglia. A tal fine svolgerá servizi rivolti alle famiglie per il loro sostegno, accoglienza, informazione, formazione, ascolto, incontro e reciproco aiuto, in conformitá con le istituzioni locali.
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o piú attivitá di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitá civiche, solidaristiche e di utilitá sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle individuate alle lettere d), i), k), l), w) e z) di cui all’art.5 comma 1 del D.Lgs 117117 s.m.i. e di seguito vengono esplicitate :
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n.53/2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. ll7l20l7;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. l17l20l7,promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge n. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge n. 24412007;
z) riqualificazione di beni pubblici intfiilizzati o di beni confiscati ala criminalità organizzata:

mediante la realizzazione delle seguenti azioni
a) di carattere ricreativo: gestione dei centri sociali e ricreativi per favorire l'incontro tra le famiglie attuando iniziative di tipo ricreativo, di animazione, gestionale, e per lo svago e il tempo libero;
b) di carattere informativo e.formativo: costante opera di formazione ed aggiornamento dei soci al fine di adeguare ed uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari: sviluppare la ricerca al fine di identificare bisogni e le aree a rischio e i modelli di attività di servizio più consoni alle esigenze delle persone bisognose;
c) di carattere culturale: trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo, incontri rivolti ai giovani e a tutta la popolazione; organizzare spettacoli, visite guidate, gite ed altro: sviluppare la ricerca per il recupero e la riproposta delle tradizioni. L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs . ll7l20l7 .

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

TITOLO II

Art. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione
all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da taie

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ( o altro organo eletto dalla medesima ) in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono due categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di :
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico
- finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di :
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per
fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 (Qualitá del volontario )

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I volontari che svolgono in modo non occasionale le attività dell'Associazione devono essere
iscritti in un apposito registro dei volontari tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 9 (Recesso ed esclusione del socio )

- Il socio può recedere dall'associazione mediante amministrazione;
-Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, con voto giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 (Libri sociali )

Oltre le scritture prescritte negli articoli8,22 e 23 l'associazione deve tenere :
a) Il libro degli associati;
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali ;
I libri di cui alle lettera a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

TITOLO III

Art. 11 ( Organi sociali )

Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione
- Presidente;
- Organo di controllo ( eventuale - art. 30 del D.Lgs l17l17 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto );
- Organo di revisione ( eventuale - art. 31 del D.Lgs l17l17 va disciplinato solo nel caso in cui l'organo sia previsto );
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 12 ( Assemblea )

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
E'convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giomo e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo di comunicazione digitale che consente la maggiore diffusione dell'informazione, spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal verbalizzante e conservato a cura dell'organo di amministrazione e messo libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e 1o scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 ( Compiti dell'Assemblea )

L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o quanto sottoposto al suo esame dall'Organo amministrativo
- determina I'importo della quota sociale annuale;

Art. 14 ( Validitá Assemblee )

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

In casi particolari, è ammessa la possibilità di partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria a distanza, mediante collegamento in videoconferenza, per le modalità di attivazione ed individuazione dei casi particolari, si rimanda ad un successivo regolamento interno da adottare.

Art. 15 ( Verbalizzazione )

In casi particolari, è ammessa la possibilità di partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria a distanza, mediante collegamento in videoconferenza, per le modalità di attivazione ed individuazione dei casi particolari, si rimanda ad un successivo regolamento interno da adottare.

Art. 16 ( Organo di amministrazione )

L'organo di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.
Si applica I'art.2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.
E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati ;
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consultivo e preventivo

Art. 17 (Presidente)

il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministtazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 11712017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro
L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.
l4 del D.Lgs 11712017 . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 3l del D.Lgs ll7/20l7. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IV

Art. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- renditepatrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs ll7/20l7.

Art. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs ll7/20l7 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs ll7/20l7 e delle relative norrne di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 1l7/2017.

Art. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs 117/20l7.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall' organizzazione.

Art. 25 (Assicurazione dei volontari)

Tutti coloro che prestano attività di volontariato, per il tramite dell'Associazione, devono essere assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/20l7.

Art. 26 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14.In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs 117/20l7.

Art. 27 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 28 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Approvato dall'assemblea dell'Associazione riunita in convocazione straordinaria in data 2 Marzo 2019, e sostituisce il precedente statuto registrato a Cittadella in data 27 Gennaio 2011 al n. 308.


Associazione Famiglie Piombinesi - C.f. 92214040286 AFP

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